IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (sede di Novara) nella riunione del 3 febbraio 1993; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 4 marzo 1993; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 22 aprile 1993; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla scuole di specializzazione del settore medico; Viste le ulteriori deliberazioni formulate, in adeguamento alla nuova tipologia, dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (sede di Novara), dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione integrato rispettivamente nelle riunioni del 7 settembre 1995, del 25 settembre 1995 e del 26 settembre 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino; Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1995; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 6 ottobre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nel titolo III - Scuole di specializzazione, dopo l'art. 766 ultimo dell'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserita la sezione VII - Diplomi di specializzazione del settore medico unitamente ai seguenti nuovi articoli relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione ed all'istituzione della scuola di specializzazione in neurologia, facolta' di medicina e chirurgia (sede di Novara). Sezione VII DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO Capo I Norme comuni alle scuole di specializzazione Art. 767 (Istituzione, finalita', titolo conseguito). - 1. Nell'Universita' degli studi di Torino sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi. 2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 4. Le universita' possono istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 768 (Organizzazione delle scuole). - 1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. 3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto, in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 769 (Piano di studi di addestramento professionale). - 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 768.3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 767.2, e gli obiettivi previsti nel successivo art. 769.2, e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica, teorica e seminariale, di quelle di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 770 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 771 (Esame di diploma). - 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nelle tabelle B. Art. 772 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 773 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Facolta' di medicina e chirurgia (sede di Novara) Art. 774. - Alla facolta' di medicina e chirurgia (sede di Novara) afferiscono le scuole di specializzazione in: neurologia. Capo II 1. Scuola di specializzazione in neurologia Art. 775. - La scuola di specializzazione in neurologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 776. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche. Art. 777. - La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia. Art. 778. - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 779. - La sede amministrativa della scuola di specializzazione in neurologia e' presso il dipartimento di scienze mediche, sede di Novara, Universita' degli studi di Torino. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 780. - Il numero massimo di iscritti alla scuola e' determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. Area A. Propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico. Settori: E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia, E09B istologia, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04B patologia clinica. Area B. Farmacologia e medicina legale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dall'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso. Settori: E07X farmacologia, F22B medicina legale. Area C. Fisiopatologia generale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia. Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia. Area D. Semeiotica e diagnostica neurologica. Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'eta' infantile e geriatrica. Settori: F04B patologia clinica, F06B neuropatologia, F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia. Area E. Neurologia clinica. Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'eta' geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche. Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia, F15A otorinolaringoiatria, F19B neuropsichiatria infantile. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato: protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente; esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuropatologo; prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente; discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo; discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo; casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 27 ottobre 1995 Il rettore: DIANZANI