IL RETTORE
  Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta'  di  medicina  e  chirurgia  (sede  di  Novara)  nella
riunione del 3 febbraio 1993;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 15 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del
4 marzo 1993;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella riunione del 22 aprile 1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale   11   maggio   1995   concernente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
alla scuole di specializzazione del settore medico;
  Viste le ulteriori deliberazioni  formulate,  in  adeguamento  alla
nuova tipologia, dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia
(sede   di   Novara),  dal  senato  accademico  e  dal  consiglio  di
amministrazione  integrato  rispettivamente  nelle  riunioni  del   7
settembre 1995, del 25 settembre 1995 e del 26 settembre 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1995;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella riunione del 6 ottobre 1995;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nel titolo III - Scuole di specializzazione, dopo l'art. 766 ultimo
dell'ordinamento degli studi  della  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia odontostomatologica, e con il conseguente spostamento della
numerazione  degli articoli successivi, viene inserita la sezione VII
- Diplomi  di  specializzazione  del  settore  medico  unitamente  ai
seguenti  nuovi  articoli  relativi  alle norme comuni alle scuole di
specializzazione ed all'istituzione della scuola di  specializzazione
in neurologia, facolta' di medicina e chirurgia (sede di Novara).
                             Sezione VII
           DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO
                               Capo I
            Norme comuni alle scuole di specializzazione
 Art.   767   (Istituzione,   finalita',  titolo  conseguito).  -  1.
Nell'Universita' degli studi di Torino sono istituite  le  scuole  di
specializzazione   dell'area   medica   eventualmente  articolate  in
indirizzi.
  2. Le scuole hanno lo  scopo  di  formare  medici  specialisti  nel
settore dell'area medica.
  3.  Le  scuole  rilasciano il titolo di specialista nello specifico
settore.
  4.   Le   universita'   possono   istituire   altresi'   corsi   di
aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della
legge n. 341/1990.
  A  tali  corsi  si applicano le norme attuative della direttiva CEE
92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
  Art. 768 (Organizzazione delle scuole). - 1. La  durata  del  corso
degli   studi   per   ogni   singola   specializzazione  e'  definito
nell'ordinamento didattico specifico della scuola.
  2. Ciascun anno di corso prevede di  norma  200  ore  di  didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando  le  strutture  sanitarie delle scuole universitarie e/o
ospedaliere  convenzionate,  sino  a   raggiungere   l'orario   annuo
complessivo  previsto  per il personale medico a tempo pieno operante
nel Servizio sanitario nazionale.
  Tali ordinamenti delle singole scuole  disciplinano  gli  specifici
standards formativi.
  3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina
e  chirurgia,  i  dipartimenti  e  gli  istituti nonche' le strutture
ospedaliere eventualmente convenzionate.
  4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere  nel
loro  insieme  a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5. Rispondono automaticamente a  tali  requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
  Le  predette  strutture  non  universitarie  sono individuate con i
protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del  decreto
legislativo n. 502/1992.
  6.  La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da garantire, oltre  ad  un'adeguata  preparazione  teorica,  un
congruo  addestramento  professionale  pratico, compreso il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti salvi i criteri generali  per  la  regolamentazione  degli
accessi,  previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane
e finanziarie ed alle strutture  ed  attrezzature  disponibili,  ogni
scuola  e'  in  grado  di  accettare  un  numero massimo di iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
  Il  numero  effettivo   degli   iscritti   e'   determinato   dalla
programmazione  nazionale,  stabilita  di  concerto  tra il Ministero
della sanita'  ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti
tra le singole scuole.
  Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello
totale  previsto  nello  statuto, in caso di previsione statutaria di
indirizzi riservati a laureati non medici, lo  statuto  della  scuola
indica il numero massimo degli iscrivibili.
  8.  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i laureati
del corso di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  nonche',  per  gli
specifici indirizzi laureati non medici.
  Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.
  Sono  altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso del
titolo di studio conseguito presso universita' straniere  e  ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  Art.  769  (Piano di studi di addestramento professionale). - 1. Il
consiglio della scuola e' tenuto a  determinare  l'articolazione  del
corso  di  specializzazione  ed  il  relativo  piano  degli studi nei
diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 768.3.
 Il consiglio della scuola, al fine di conseguire  lo  scopo  di  cui
all'art. 767.2, e gli obiettivi previsti nel successivo art. 769.2, e
specificati  nelle  tabelle  A  e B relative agli standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
    a)  la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,   ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b)   la   suddivisione  nei  periodi  temporali  delle  attivita'
didattica, teorica e seminariale, di quelle di tirocinio e  le  forme
di tutorato.
  2.  Il  piano  di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola
nel rispetto degli obiettivi generali  e  di  quelli  da  raggiungere
nelle  diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori
scientifico-disciplinari riportati per ogni singola  specializzazione
nella specifica tabella A.
  L'organizzazione   del   processo  di  addestramento  ivi  compresa
l'attivita' svolta in prima persona,  minima  indispensabile  per  il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
  3.  Il  piano  dettagliato  delle  attivita'  formative  di  cui ai
precedenti commi 1 e 2, e' deliberato dal consiglio  della  scuola  e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  770  (Programmazione  annuale  delle attivita' e verifica del
tirocinio). - 1. All'inizio di ciascun anno  di  corso  il  consiglio
della  scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso  formativo  da  tutori  designati  annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3. Il tirocinio e svolto nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere convenzionate.
  Lo  svolgimento  dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del
medesimo  sono  attestati  dai  docenti  ai  quali  sia  affidata  la
responsabilita'  didattica, in servizio nelle strutture presso cui il
medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola  puo'  autorizzare  un  periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita' della scuola per  periodi  complessivamente
non superiori ad un anno.
  A  conclusione  del  periodo  di frequenza all'estero, il consiglio
della  scuola  puo'  riconoscere  utile,   sulla   base   di   idonea
documentazione l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere.
  Art.  771  (Esame  di  diploma).  -  1. L'esame finale consta nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno  un
anno  prima  dell'esame  stesso  e  realizzata  sotto  la guida di un
docente della scuola.
  2. La commissione d'esame  per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e'  nominata  dal  rettore  dell'ateneo, secondo la
vigente normativa.
  3. Lo specializzando, per essere  ammesso  all'esame  finale,  deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,  atti
medici   specialistici  certificati  secondo  lo  standard  nazionale
specifico riportato nelle tabelle B.
  Art. 772 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 1.  L'Universita',
su  proposta del consiglio della singola scuola e dal consiglio della
facolta' di medicina e chirurgia, quando trattasi di piu' scuole  per
la  stessa  convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi
del secondo comma dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.  502/1992,
per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio della scuola, puo'
altresi' stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 773 (Norme finali). - 1. Le tabelle A e B, che definiscono gli
standards nazionali per  ogni  singola  tipologia  di  scuola  (sugli
obiettivi  formativi  e  relativi settori scientifico-disciplinari di
pertinenza  e  sull'attivita'   minima   dello   specializzando   per
l'ammissione  all'esame  finale),  sono  decretate  ed aggiornate dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.
  Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.  257/1991.
                  Facolta' di medicina e chirurgia
                          (sede di Novara)
  Art. 774. - Alla facolta' di medicina e chirurgia (sede di  Novara)
afferiscono le scuole di specializzazione in:
   neurologia.
                               Capo II
             1. Scuola di specializzazione in neurologia
  Art.  775.  -  La scuola di specializzazione in neurologia risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
  Art.  776.  - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici
nel settore professionale  della  prevenzione,  diagnosi,  terapia  e
riabilitazione delle malattie neurologiche.
  Art.  777.  -  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista in
neurologia.
  Art. 778. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art. 779. - La sede amministrativa della scuola di specializzazione
in neurologia e' presso il dipartimento di scienze mediche,  sede  di
Novara, Universita' degli studi di Torino.
  Concorrono   al  funzionamento  della  scuola  le  strutture  della
facolta' di medicina e chirurgia  e  quelle  del  Servizio  sanitario
nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla tabella A e quello dirigente del  Servizio  sanitario  nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art.   780.  -  Il  numero  massimo  di  iscritti  alla  scuola  e'
determinato in 4 per ciascun anno  di  corso  per  un  totale  di  20
specializzandi.
  Tabella  A  -  Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.
Area A. Propedeutica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  essere  in  grado  di  conoscere
l'ontogenesi  e  l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il
funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni
normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del
metodo epidemiologico.
  Settori: E05A biochimica, E06A  fisiologia  umana,  E09A  anatomia,
E09B  istologia,  F01X  statistica medica, F03X genetica medica, F04B
patologia clinica.
Area B. Farmacologia e medicina legale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  apprendere  le  basi  biologiche
dall'azione  dei farmaci sul sistema nervoso, nonche' le implicazioni
medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e piu' in generale delle
problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.
  Settori: E07X farmacologia, F22B medicina legale.
Area C. Fisiopatologia generale.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere   i   fondamentali
meccanismi  eziopatogenetici,  compresi quelli di medicina molecolare
applicati alla neuropatologia.
  Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.
Area D. Semeiotica e diagnostica neurologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di  conoscere  le
cause  determinanti  e  i  meccanismi patogenetici delle malattie del
sistema  nervoso;  le  alterazioni  strutturali  e/o  funzionali  del
sistema  nervoso  e  le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di
vista    morfologico;    i    quadri    clinici     neurofisiologici,
neuroradiologici  e  neuropsicologici  che caratterizzano le malattie
del sistema nervoso, anche nell'eta' infantile e geriatrica.
  Settori: F04B patologia clinica, F06B neuropatologia, F07A medicina
interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia.
Area E. Neurologia clinica.
  Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve
essere   in   grado   di   riconoscere   i   sintomi   ed   i   segni
clinico-strumentali  con cui si manifestano le malattie neurologiche,
neurochirurgiche e psichiatriche, anche  dell'eta'  geriatrica;  deve
inoltre   acquisire   un   orientamento   clinico  nell'ambito  della
neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati
neurologici o con complicanze neurologiche.
  Settori:  F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia,
F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia, F15A otorinolaringoiatria,
F19B neuropsichiatria infantile.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per  essere  ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando
deve  dimostrare   d'aver   raggiunto   una   adeguata   preparazione
professionale    specifica,   basata   sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente eseguito atti medici ed i  procedimenti  specialistici,
come di seguito specificato:
   protocolli   diagnostici   clinici:   almeno   100   casi  seguiti
personalmente;
   esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi  direttamente  con
un neuropatologo;
   prelievo  di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20
refertati personalmente;
   discussione esami  neuroradiologici  delle  principali  patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;
   discussione  esami  neurofisiologici  delle  principali patologie:
almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;
   casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei  quali  80  seguiti  in
prima   persona,   discutendone  impostazione  e  conduzione  con  il
responsabile del reparto clinico.
  Infine, lo specializzando deve aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel  regolamento  didattico  di   ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 27 ottobre 1995
                                                 Il rettore: DIANZANI